Pronuncia 27/1959

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Ceragioli Anna, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1959 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini e l'avv. Sandro Diambrini Palazzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca, sulla legittimità costituzionale delle due norme dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 indicate nell'ordinanza, in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue May 05 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 27/59 A. DIRITTI DI LIBERTA' - LIMITAZIONI - PRINCIPI CHE GIUSTIFICANO - PREVENZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

E' regola fondamentale di ogni ordinamento, riconosciuta dalla Costituzione, che a taluni diritti vengano poste limitazioni ispirate al principio di prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini dev'essere garantito, oltre che dal sistema delle norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire.

SENT. 27/59 B. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - MISURE DI SICUREZZA - OGGETTO.

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.

Parametri costituzionali

SENT. 27/59 C. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - RISERVA DI LEGGE - POTERI DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LIMITI.

L'art. 13 della Costituzione, stabilendo la riserva di legge per eventuali restrizioni alla liberta' personale, non attribuisce una illimitata potesta' al legislatore ordinario, che rimane sempre sottoposto al controllo della Corte costituzionale per l'ipotesi che incorra in una qualsiasi violazione delle norme della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 27/59 D. LIBERTA' PERSONALE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 5: DIVIETO AL SORVEGLIATO SPECIALE DI ASSOCIARSI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA E DI PARTECIPARE A PUBBLICHE RIUNIONI - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER ESIGENZE DI SICUREZZA SOCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo le quali e' fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, risponde ad esigenze di prevenzione, tener cioe' lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo. Spetta al giudice valutare di volta in volta se concreti elementi di fatto realizzino la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale, tenendo presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta' personale e differenziando i contatti sociali dalla legge indicati come pericolosi, e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita inibiti di regola soltanto a chi e' sottoposto a misure detentive. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 5