Articolo 223 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 110/1974Depositata il 23/04/1974
Non puo' riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalita' a situazioni di fatto derivanti da incompleta attuazione della legge: va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale concernente l'intera disciplina sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( e precisamente gli artt. 215, secondo comma, n. 1; ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, in base all'assunto che - in fatto - la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata con modalita' identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della reclusione e dell'arresto.
Norme citate
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