Articolo 578 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 62/1969Depositata il 03/04/1969
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimita' della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, e', infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.
Norme citate
- codice penale-Art. 578
Parametri costituzionali
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