Pronuncia 62/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1967 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Nanni Maria Luisa, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Thu Apr 03 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 62/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 578 COD. PEN. (INFANTICIDIO PER CAUSA D'ONORE) PROMOSSO NEL CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE PER DIVERSO REATO AI FINI DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DELL'AMNISTIA (ART. 6 D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332) - PERSISTENZA DEGLI EFFETTI FAVOREVOLI DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRONUNZIATA IN APPLICAZIONE DI NORMA INCOSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 578 C.P..

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimita' della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, e', infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.

SENT. 62/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECEDENTE SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI (ART. 30, ULTIMO COMMA, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87) - E' LIMITATA AGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI.

Per l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cessano gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Gli effetti penali che vanno a cadere sono, pero', quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 30