Articolo 586 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 105/2022Depositata il 22/04/2022
La delega per il riordino o per il riassetto normativo - come, nel caso di specie, il trasferimento, all'interno del codice penale, della figura criminosa del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, in omaggio al principio della "riserva di codice" contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q ), della legge n. 103 del 2017,- concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 231/2021 - mass. 44276; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 61/2020 - mass. 41958; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 94/2014 - mass. 37869; S. 73/2014 - mass. 37833; S. 162/2012 - mass. 36437; S. 80/2012, S. 293/2010 - mass. 34955; S. 230/2010 - mass. 34783). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. terza penale, e dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, non realizza un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti - come richiesto dal criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q , della legge n. 103 del 2017 -, ma arricchisce la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In tal modo la fattispecie penale si è sensibilmente ridotta, alterando significativamente la sua struttura e deviando il baricentro del bene giuridico protetto, passato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte. Il principio di legalità, infine, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte poste in essere tra il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore della disposizione censurata, e la data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale).
Norme citate
- codice penale-Art. 586 BIS, comma 7
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.