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Pronuncia 105/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis del codice penale, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», promossi dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio con ordinanza del 14 ottobre 2020 e dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza del 21 settembre 2020, iscritte rispettivamente ai numeri 36 e 45 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Legalità (principio di) - In genere - Irretroattività della legge penale di sfavore - Impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale questioni che, se accolte, estenderebbero o aggraverebbero la soglia di punibilità - Eccezioni - Possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa - Ratio - Competenza riservata al Parlamento della scelta dei fatti da punire, e della pena da applicare. (Classif. 140001).

Il principio di irretroattività della legge penale di sfavore determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. ( Precedenti: S. 161/2004 - mass. 28492 ; S. 49/2002 - mass. 26789 ; S. 394/2006 - mass. 30839; S. 330/1996 - mass. 22883 ; S. 71/1983 - mass. 9708 ; O. 65/2008 - mass. 32209 ; O. 164/2007 - mass. 31286 ; O. 285/2012 - mass. 36770 ; O. 204/2009 - mass. 33556 ; O. 66/2009 - mass. 33231 ; O. 5/2009 - mass. 33112 ). Se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, tuttavia tali principi non sono senza eccezioni. In particolare, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega. È infatti proprio il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. Se infatti si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40571; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 57/2009 - mass. 33206; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26275 ).

Parametri costituzionali

Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Delega per il riordino o il riassetto normativo - Poteri innovativi del legislatore delegato - Necessità di attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della modifica al codice penale che, in attuazione di legge delega, introduce il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze aggiungendo il dolo specifico del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti). (Classif. 077002).

La delega per il riordino o per il riassetto normativo - come, nel caso di specie, il trasferimento, all'interno del codice penale, della figura criminosa del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, in omaggio al principio della "riserva di codice" contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q ), della legge n. 103 del 2017,- concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 231/2021 - mass. 44276; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 61/2020 - mass. 41958; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 94/2014 - mass. 37869; S. 73/2014 - mass. 37833; S. 162/2012 - mass. 36437; S. 80/2012, S. 293/2010 - mass. 34955; S. 230/2010 - mass. 34783). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. terza penale, e dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, non realizza un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti - come richiesto dal criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q , della legge n. 103 del 2017 -, ma arricchisce la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In tal modo la fattispecie penale si è sensibilmente ridotta, alterando significativamente la sua struttura e deviando il baricentro del bene giuridico protetto, passato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte. Il principio di legalità, infine, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte poste in essere tra il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore della disposizione censurata, e la data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizione - Necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (Classif. 204003).

Dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti, non è possibile dichiarare costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 7, comma 1, lett. n ), del d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato il comma 7- bis dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000, il quale comminava la medesima pena al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Manca infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta. ( Precedenti: S. 49/2018 - mass. 39976; S. 266/2013 - mass. 37439 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1
  • legge-Art. 9, comma 7

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27