Pronuncia 105/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis del codice penale, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», promossi dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio con ordinanza del 14 ottobre 2020 e dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza del 21 settembre 2020, iscritte rispettivamente ai numeri 36 e 45 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Legalità (principio di) - In genere - Irretroattività della legge penale di sfavore - Impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale questioni che, se accolte, estenderebbero o aggraverebbero la soglia di punibilità - Eccezioni - Possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa - Ratio - Competenza riservata al Parlamento della scelta dei fatti da punire, e della pena da applicare. (Classif. 140001).
Parametri costituzionali
Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Delega per il riordino o il riassetto normativo - Poteri innovativi del legislatore delegato - Necessità di attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della modifica al codice penale che, in attuazione di legge delega, introduce il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze aggiungendo il dolo specifico del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti). (Classif. 077002).
Norme citate
- codice penale-Art. 586 BIS, comma 7
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizione - Necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (Classif. 204003).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 7, comma 1
- legge-Art. 9, comma 7
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27