Pronuncia 143/1984
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. e dell'art. 114, comma secondo, in relazione all'art. 112, comma primo, n. 1, stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 marzo 1983 dal Tribunale di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Gattellato Agata, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 355 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione di Marchisoni Ignazio ed altri; udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.). Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost. Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3, primo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito: Wed May 16 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. N. 143/84 A. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ASSERITA INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, COMMA TERZO, C.P. (NEL TESTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO UNICO L. N. 894 DEL 1980) NEI CONFRONTI DI COLORO CHE, A PRESCINDERE DALLA DISSOCIAZIONE, OPERANO LA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INACCOGLIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI UNA UNANIME DELIBERAZIONE LIBERATORIA DEI CONCORRENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 5
- decreto-legge-Art.
- legge-Art. 4
- legge-Art. ART.UNICO
- codice penale-Art. 630, comma 3