Pronuncia 143/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. e dell'art. 114, comma secondo, in relazione all'art. 112, comma primo, n. 1, stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 marzo 1983 dal Tribunale di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Gattellato Agata, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 355 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione di Marchisoni Ignazio ed altri; udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.). Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost. Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3, primo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Wed May 16 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. N. 143/84 A. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ASSERITA INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, COMMA TERZO, C.P. (NEL TESTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO UNICO L. N. 894 DEL 1980) NEI CONFRONTI DI COLORO CHE, A PRESCINDERE DALLA DISSOCIAZIONE, OPERANO LA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INACCOGLIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI UNA UNANIME DELIBERAZIONE LIBERATORIA DEI CONCORRENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.

Norme citate

SENT. 143/84 B. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA DELL'OPERA PRESTATA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE AL REATO DI CINQUE O PIU' PERSONE - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE PERCHE' NELLA SPECIE NON IRRAZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.

Parametri costituzionali