Pronuncia 151/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal presidente del tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Petrini Gabriella e Turnbull James, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971; 2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1970 dal presidente del tribunale di Varese nel procedimento di separazione personale dei coniugi Sabbadini Giovanna Juanita e Cremona Ferdinando, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Visto l'atto di costituzione di Cremona Ferdinando; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito l'avv. Osvaldo Celli, per il Cremona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Jun 30 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 151/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DIFFERENTE PROSPETTAZIONE DELLA STESSA QUESTIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708 - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - FASE SUCCESSIVA DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - DIVIETO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DELLE PREMESSE E DELLE CONDIZIONI PERCHE' LA GARANZIA DEBBA ESSERE ASSICURATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e piu' appropriata cognizione ad opera del giudice della realta' giuridica sostanziale e processuale.

Parametri costituzionali