Pronuncia 60/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIPACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Bassan Giuliano e Pellis Maria Rosa, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Inzaghi Rosetta e Visentin Ettore, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 18 settembre 1968. Visti gli atti di costituzione di Pellis Maria Rosa e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza; uditi gli avvocati Carlo Bandini e Mario Pogliani, per la Pellis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Apr 28 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 60/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE SENZA ASSISTENZA DEI DIFENSORI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Il giudice istruttore ha il potere di promuovere questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio attribuito alla sua diretta competenza. Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 707, primo comma, del cod. proc. civile - che prevede la comparizione personale delle parti davanti al presidente senza l'assistenza del difensore - e' applicata dal presidente, nella cui competenza, di natura giurisdizionale, rientra il potere di sollevare questione di legittimita' costituzionale, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assistenza del difensore non soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, mentre al giudice istruttore competono i poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'art. 708, quarto comma, cod. proc. civile, in una fase nella quale la difesa tecnica e' garantita. E' pertanto inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707, primo comma, cod. proc.civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, dal giudice istruttore.

Parametri costituzionali