Pronuncia 26/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e- ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), nonché dell'intero testo dello stesso articolo 708, promosso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento vertente tra S.C. e P.A. con ordinanza del 5 maggio 2011, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2011. Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) -, e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Paolo Grossi
Data deposito: Thu Feb 16 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: QUARANTA
Massime
Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione - Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con l'assistenza del difensore - Asserita impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto - Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalità per finalità di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 707, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 708