Pronuncia 144/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1966 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento civile vertente tra Aiello Orsola Aurelia e Nuccio Carlo, iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967. Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo, e con riguardo agli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della costituzione, sollevata dall'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Fri Dec 15 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 144/67. RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI - DIFFERENZA ESISTENTE FRA GLI OBBLIGHI DEL MARITO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE E QUELLI DI QUEST'ULTIMA VERSO IL PRIMO - IPOTESI DEI CONIUGI SEPARATI DI FATTO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie e' tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversita' della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unita' della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potesta' maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.