Pronuncia 535/1987
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, terzo comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 90 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza 31 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, co. terzo, c.p., il quale, prevedendo la procedibilità a querela per il reato de quo (aver tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia), affida alla disponibilità delle parti la tutela di un interesse collettivo direttamente tutelato dall'art. 29 della Costituzione, che ne risulterebbe perciò violato; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 46 del 1970, dichiarando non fondata una questione di legittimità costituzionale sulla procedibilità d'ufficio per il reato suddetto, ha osservato che la diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari al fine della scelta delle modalità di impulso processuale è materia di politica legislativa, "così da sfuggire a censure di legittimità costituzionale sotto l'aspetto della conformità all'art. 29";
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, comma terzo, c.p., sollevata dal Pretore di Orvieto, con ordinanza 31 maggio 1983, in riferimento all'art. 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito: Thu Dec 17 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA