Pronuncia 129/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare) promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 1977 dal Pretore di Roma, il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Avellino (due ordinanze), il 28 giugno 1979 dal Pretore di Nardò e il 18 novembre 1980 dal Pretore di Chiavenna, rispettivamente iscritte al n. 278 del registro ordinanze 1977, ai nn. 458, 459 e 772 del registro ordinanze 1979 e al n. 308 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 1977, nn. 217 e 345 del 1979 e n. 248 del 1981. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso; Rilevato che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1977, e il Pretore di Avellino, con due ordinanze del 28 febbraio 1979, hanno sollevato, in relazione all'art. 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; che il Pretore di Nardò, con ordinanza in data 28 giugno 1979, ha impugnato la medesima disposizione (anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioè la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie), per contrasto con gli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 della Costituzione; che il Pretore di Chiavenna, con ordinanza 18 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 570, primo comma, cod. pen. e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione; Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio; Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario chei giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa, e che Occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Thu Jul 08 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 129/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.