Pronuncia 64/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione dell'imputato, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per l'imputato e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Tue Mar 17 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 64/98. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA', PER DETTI DELITTI E PER IL DELITTO DI CORRUZIONE DI MINORENNI, A QUERELA - ESCLUSIONE, NELL'IPOTESI DI FATTO CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO, ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLO STESSO PRIMA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 542, comma 3