Pronuncia 64/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione dell'imputato, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per l'imputato e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Mar 17 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 64/98. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA', PER DETTI DELITTI E PER IL DELITTO DI CORRUZIONE DI MINORENNI, A QUERELA - ESCLUSIONE, NELL'IPOTESI DI FATTO CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO, ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLO STESSO PRIMA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, <<nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66>>, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita', consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo (delitti contro la liberta' sessuale e delitto di corruzione di minorenne), quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto gia' prima che l'azione penale sia esercitata, in quanto la connessione, cui si riferisce la norma impugnata e' solo quella materiale e non anche processuale e la 'ratio' dell'estensione della perseguibilita' d'ufficio puo' ravvisarsi o perche' i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale - quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunita' di un diverso delitto (Cass., sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Invero, in tema di reati contro la liberta' sessuale, il reato e' perseguibile d'ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili d'ufficio in quanto la medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica la 'regula iuris' in punto di procedibilita', senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato 'ab origine' perseguibile d'ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costrutto, essendo del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale ben puo' postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralita' onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perche' quel delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato estinto. red.: N. Oliva

Norme citate

Parametri costituzionali