Pronuncia 216/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOEE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1972 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Sirugo Paolo, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972. Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza del 6 giugno 1972 dal pretore di Siracusa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Tue Jul 09 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 216/74 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 542, secondo comma, del codice penale, il quale dispone che e' irrevocabile la querela proposta per i delitti contro la liberta' sessuale, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia perche' la fattispecie legislativa risulta oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della querela e' ordinariamente ammessa, sia perche' la irrevocabilita' trova, nel caso di specie, una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico alla repressione di questo tipo di reati.

Parametri costituzionali

SENT. 216/74 B. REATI E PENE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEI REATI - DEROGA COSTITUITA DALLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA - FONDAMENTO - FINALITA'.

La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.

Parametri costituzionali

SENT. 216/74 C. REATI E PENE - REGOLA DELL'INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AZIONE PENALE - DEROGA A TUTELA DI RAGIONI DI RISERVATEZZA - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - CONFERISCE AL FATTO CARATTERE DI PUBBLICITA' - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA NELLA FATTISPECIE EX ART. 542, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - GIUSTIFICAZIONE.

La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.

Parametri costituzionali