Pronuncia 7/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale promossi con tre ordinanze emesse il 7 febbraio e il 7 marzo 1985 dal Tribunale di Frosinone nei procedimenti penali a carico di Ottaviano Rocco, Santi Umberto e Mastrogiacomo Nazzarena iscritte al n. 316 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 160 e 161 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226-bis dell'anno 1985 e n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione dal Tribunale di Frosinone con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Mon Jan 19 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 7/87 A. RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI COMPIUTA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' - FATTISPECIE.

La mancanza di motivazione sulla rilevanza e di compiuta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non determina inammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale allorche' dall'ordinanza di rimessione risulti l'avvenuta sottoposizione a giudizio per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata e dai dati attinenti alla fattispecie (nel caso, omicidio colposo nei confronti di congiunti) si desuma in concreto l'influenza che la risoluzione del proposto incidente avrebbe sul giudizio principale. - v. S. n. 46/1970.

SENT. 7/87 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE DI PENA PIU' LIEVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In materia di configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parita' o disparita' di situazioni, con il solo limite della manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento: irragionevolezza non ravvisabile nella mancata previsione di una pena piu' lieve per l'omicidio colposo commesso nei confronti di estranei, in quanto il bene supremo della vita umana esige, nell'interesse stesso della famiglia e pur nei confronti di comportamenti colposi, una tutela assoluta, da cui prescinda ogni considerazione circa gli eventuali rapporti di parentela tra la vittima ed il reo; ferma restando, comunque, la possibilita', per il giudice, di tener conto dell'eventuale esistenza dei rapporti suddetti, graduando opportunamente la pena entro i limiti edittali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., sotto il profilo dell'eguale trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo in danno di congiunti e in danno di estranei). - v. S. n. 171/1986.

SENT. 7/87 C. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La perseguibilita' di un reato a querela di parte costituisce scelta legislativa discrezionale, rispondente ad esigenze diverse ed insindacabile dalla Corte costituzionale ove non sia affetta da manifesta irrazionalita'; non irrazionalmente il legislatore ha, invece, ritenuto intangibile la procedibilita' d'ufficio per il reato di omicidio colposo, pur se commesso nei confronti di congiunti, in considerazione dell'indiscutibile preminenza del bene della vita rispetto ad interessi diversi (ivi compreso quello all'integrita' fisica) offesi da altri reati perseguibili a querela (lesioni colpose; reati patrimoniali in danno di congiunti). Tanto piu' che la necessita' dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalita' dei casi, in sostanziale impunita' dell'autore del reato, e che l'unita' della famiglia - alla cui protezione non puo' comunque essere sacrificato il confliggente interesse dello Stato a punire atti gravemente lesivi della civile convivenza, quali quelli che colpiscono beni di importanza primaria come la vita - risulterebbe ancor piu' gravemente compromessa dalle tensioni connesse all'alternativa di presentare o meno la querela, ed all'esito della relativa scelta.(Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., in quanto prevede la perseguibilita' d'ufficio dell'omicidio colposo pur se commesso nei confronti di congiunti). - v. S.nn. 216/1974, 46/1970, 132/1985.