Pronuncia 29/1960

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 502, prima parte, del Codice penale, promossi con ordinanze del 2 e 4 marzo 1959 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa nei procedimenti penali a carico di Baldi Ivo e Ginori Conti Giovanni, iscritte ai nn. 65 e 66 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959. Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini e Alfonso Sermonti, per Giovanni Ginori Conti, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione; 2) e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Wed May 04 1960 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 29/60 A. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - ARTT. 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE - COLLEGAMENTO FRA LE RISPETTIVE NORME.

Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.

SENT. 29/60 B. SERRATA ART. 502, PRIMO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SERRATA PER FINI CONTRATTUALI - RAGIONI STORICHE DELLA NORMA - INCOMPATIBILITA' CON L'ATTUALE ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' DI NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA.

Dal fatto che soltanto il diritto di sciopero sia espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non puo' dedursi che sia compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale la presistente norma dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali. Tale norma, che si ricollega al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non puo' coesistere con l'attuale ordinamento di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed e' in aperto contrasto col principio della liberta' sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 della Costituzione. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presenta attualmente come un atto penalmente lecito. Spetta al legislatore di valutare l'opportunita' di disciplinarla, con norme che trovino ispirazione e fondamento nel sistema attuale e che si adeguino altresi' alle concrete finalita' ed esigenze che potranno risultare da un'organica disciplina di tutta la materia sindacale.

SENT. 29/60 C. SCIOPERO - ART. 502, SECONDO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).

Parametri costituzionali