Pronuncia 29/1960
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 502, prima parte, del Codice penale, promossi con ordinanze del 2 e 4 marzo 1959 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa nei procedimenti penali a carico di Baldi Ivo e Ginori Conti Giovanni, iscritte ai nn. 65 e 66 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959. Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini e Alfonso Sermonti, per Giovanni Ginori Conti, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione; 2) e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Relatore: Biagio Petrocelli
Data deposito: Wed May 04 1960 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AZZARITI
Massime
SENT. 29/60 A. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - ARTT. 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE - COLLEGAMENTO FRA LE RISPETTIVE NORME.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 29/60 B. SERRATA ART. 502, PRIMO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SERRATA PER FINI CONTRATTUALI - RAGIONI STORICHE DELLA NORMA - INCOMPATIBILITA' CON L'ATTUALE ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' DI NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 29/60 C. SCIOPERO - ART. 502, SECONDO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 40
- Costituzione-Art. 39
- legge-Art. 27