Pronuncia 1/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11. capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1970 dalla Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 capoverso del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Thu Feb 01 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 1/73. REATI E PENE - REATI COMMESSI DAL CITTADINO ALL'ESTERO - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO A RICHIESTA DISCREZIONALE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - COD. PEN., ART. 11, CAPOVERSO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 cpv. cod. pen., laddove dispone che, per i reati commessi all'estero ed ivi gia' giudicati, il rinnovamento del giudizio abbia luogo in seguito a richiesta del Ministro della giustizia, ove tale richiesta sia gia' intervenuta nel giudizio a quo. Infatti, l'art. 3 cpv. cod. pen. dispone che la legge penale italiana obbliga, nei casi in essa previsti, anche coloro che si trovano all'estero, sicche' la eventuale illegittimita' dell'art. 11 cpv. cod. pen. determinerebbe la obbligatoria rinnovazione del giudizio in Italia indipendentemente dalla richiesta del Ministro della giustizia, rinnovazione gia' in atto nel giudizio a quo. La medesima questione sarebbe, viceversa, rilevante se proposta dal giudice istruttore cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del ministro.

Parametri costituzionali