Pronuncia 6/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 583 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Corona Ivana, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 25 marzo 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 3 dicembre 1969. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Jan 19 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 6/72. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONA - COD. PEN., ART. 583 - RESPONSABILITA' DELL'AGENTE PER LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI LESIONE PERSONALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICOLOGICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilita' dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilita' penale e' personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilita' oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalita' materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non e' interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilita'.

Parametri costituzionali