Pronuncia 425/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Salò, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 gennaio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 385, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dalle carceri e per colui che si allontana, anche solo temporaneamente, dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di arresto domiciliare", mentre - ad avviso del giudice remittente - il secondo tipo di comportamento, quale contestato nella specie, costituirebbe un illecito di minore gravità; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa Corte l'apprestamento di una disciplina sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di quella attualmente prevista, il che - a parte ogni valutazione in ordine all'effettiva minore gravità di un tale tipo di comportamento rispetto all'evasione dal carcere - implicherebbe una scelta tra una pluralità di possibili soluzioni, come tale demandata al solo legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle morme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salò con ordinanza dell'11 gennaio 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Thu Apr 07 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA