Pronuncia 150/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 140 e 149 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione di P. N., nonché gli atti di intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi gli avvocati Francesco Paolo Chioccarelli per P. N. e Giuseppe Vitiello per il CNOG, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Mon Jul 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata, ma sufficiente, del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 595, comma 3
Prospettazione della questione incidentale - Ordinanza che rinvia alle ragioni di cui in motivazione per l'individuazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 595, comma 3
Rilevanza della questione incidentale - Richiesta di estensione della pronuncia di accoglimento anche a norma applicabile a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in via principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Attinenza al merito della relativa motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 595, comma 3
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
Prospettazione della questione incidentale - Espressa indicazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 13
Reati e pene - Diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva, congiunta a pena pecuniaria - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Illegittimità costituzionale - Necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente.
Norme citate
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 10
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei profili evocati - Assorbimento degli ulteriori profili di censura evocati.
Norme citate
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 10
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale promossa da uno dei rimettenti - Superfluità dell'esame della questione formulata sulla medesima disposizione da altro rimettente.
Norme citate
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 10
Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 10
Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di offensività - Manifesta infondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di rieducazione della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Reati e pene - Diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato - Applicazione delle sanzioni previste da norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Norme citate
- legge-Art. 30, comma 4
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27