Pronuncia 21/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Menghi Romano, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970; 2) ordinanze emesse l'8 luglio 1971 dal pretore di Barletta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Puttilli Angela e di Mennoia Giuseppe Rodolfo e Luigi, iscritte ai nn. 436 e 437 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972. Visti gli atti di costituzione di Menghi Romano e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, comma terzo' del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 3, comma primo, e 2, ed al titolo I della parte I della Costituzione, dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Thu Mar 01 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 21/73 A. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN, ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA L'ART. 25, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.

Parametri costituzionali

SENT. 21/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA POSSIBILITA' CHE VENGANO AD ESISTENZA PRESCRIZIONI DIVERSE O DIVERSAMENTE MOTIVATE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI TEMPORALI O TERRITORIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.

Parametri costituzionali

SENT. 21/73 C. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E DEL TITOLO PRIMO DELLA PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN SENSO UTILE (PROVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE DA ORGANO COMPETENTE E SUA EMISSIONE NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE) - TUTELA GIURISDIZIONALE NELL'IPOTESI DI CONCRETA PRESCRIZIONE ILLEGITTIMA O EMESSA IN BASE A NORMA NON CONFORME A COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.

Parametri costituzionali