Pronuncia 224/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, codice penale, in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 dal Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Ietto Caterina, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 cod. pen., per asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., che, secondo il Tribunale rimettente, l'attuale rigoroso regime sanzionatorio concernente il sequestro di persona a scopo di estorsione, sarebbe più che esaustivo di ogni aspetto della pericolosità, ivi compreso quello derivante dalla pluralità dei partecipi, sì che ultronea sarebbe la previsione di ulteriore aggravante quale quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., specie se collegata al divieto di applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 114 cod. pen., così come sancito nel secondo comma dello stesso articolo, che, in tale situazione, verrebbe a verificarsi disparità di trattamento, specie nei confronti degli autori di altre ipotesi di reato di indubbia gravità, riguardo alle quali l'esclusione non opera (rapina e associazione a delinquere, aggravate dal numero delle persone). Considerato che sul punto questa Corte si è già pronunziata con sent. 10 maggio 1984 n. 143, dove si è ampiamente motivato circa le ragioni che portano ad escludere l'irrazionalità della disposizione, che, peraltro, per quanto si riferisce al più favorevole trattamento che - ad avviso dell'ordinanza - verrebbe usato dalla legge nei riguardi degli autori di talune ipotesi di reato che, nonostante una certa gravità della fattispecie, verrebbero tuttavia a godere della possibilità di fruire dell'attenuante in parola, deve rilevarsi che, per l'uno degli esempi adombrati (rapina), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata ad escludere l'applicazione dell'attenuante dell'art. 114, primo comma, anche quando l'aggravante del numero delle persone sia prevista da norma diversa dall'art. 112 n. 1 e che, per quanto si riferisce al secondo esempio (art. 416 cod. pen.), si tratta di delitto plurisoggettivo necessario, cui è dubbia l'applicabilità in genere delle norme che regolano il concorso eventuale di persone: anche se la giurisprudenza propende, pure in tal caso, almeno per l'inapplicabilità dell'attenuante in parola, che, d'altra parte, il profilo di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., non esaminato dalla precedente sentenza perché non prospettato dall'ordinanza di rimessione, non trova in questa il minimo cenno di motivazione; né potrebbe venire in esame l'ipotesi (rarissimamente verificabile nella realtà) del concorrente che ignori la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque (nel qual caso si è sostenuto da taluno il venir meno della ratio giustificatrice dell'aggravamento), giacché - a parte che così particolare situazione non è prospettata dall'ordinanza de qua - un siffatto profilo dovrebbe essere invocato con riguardo all'art. 27, primo comma, Cost., stante la vigenza dell'art. 59 cod. pen. che prevede l'imputazione delle circostanze aggravanti a titolo di responsabilità oggettiva: colla conseguente necessità di rimeditare, in tal caso, tutto il problema del primo comma dell'art. 27 Cost., sul quale pure questa Corte ha già espresso ripetuti avvisi, che, pertanto, non sussistendo allo stato motivi per discostarsi dal giudizio espresso nella precedente citata sentenza, la questione appare manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Jul 25 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

ORD. 224/85 A. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ATTENUANTE DELLA "MINIMA PARTECIPAZIONE" - LIMITI DI APPLICABILITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - cp art. 114, secondo comma. - cst art. 3.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) ove ricorra una della circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.; questione gia' dichiarata non fondata e riproposta senza che vengano addotti nuovi ed ulteriori profili. - S. n. 143 del 1984.

Parametri costituzionali

ORD. 224/85 B. PLURALITA' DI PARTECIPI NEL REATO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE EX ART. 114 COD. PEN. NEI CASI PREVEDUTI NELL'ART. 112 COD. PEN. - INCONFERENTE RICHIAMO ALLA NORMA ASSUNTA A PARAMETRO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - cp art. 114, secondo comma. - cst art. 27, terzo comma.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.

Parametri costituzionali