Pronuncia 96/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626 cod. pen. (Furto-Furti punibili a querela dell'offeso), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1976 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di Greco Olga, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia. Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 626 e 624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Mon Apr 18 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 96/83. REATO IN GENERE - FURTO - FURTO DI TENUE VALORE - MANCATA PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA ANCHE PER L'IPOTESI DI FURTO DI TENUE VALORE, AL DI FUORI DEI CASI DI GRAVE ED URGENTE BISOGNO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento al'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, cod. pen., in quanto non prevedono la perseguibilita' a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, essendo entrata in vigore successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, il che comporta la necessita' di riesaminare la rilevanza di detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.

Parametri costituzionali