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Pronuncia 1/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento per il ricovero in riformatorio giudiziario del minore Pallanca Michele, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

Massime

SENT. 1/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - NON PRECLUDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI RINVENIRE LA PRESUNTA VIOLAZIONE DI ALTRI PRECETTI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).

SENT. 1/71 B. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - RICOVERO OBBLIGATORIO IN RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 224, SECONDO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

L'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui contempla la presunzione di pericolosita' e dispone il ricovero obbligatorio di un minore di anni quattordici in riformatorio giudiziario, nel caso di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, non viola ne' l'art. 27 Cost., che attiene soltanto alle pene, ne' ai successivi artt. 30 e 31, in quanto l'inidoneita' dei centri di rieducazione, in genere, dei riformatori in ispecie, riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della p.a. e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore. La norma denunziata viola invece l'art. 3 Cost., in quanto regola in modo identico situazioni diverse, quali rispettivamente, quella del minore che si avvicini ai quattordici anni (cioe' sia in eta' matrimoniale) e quella invece dell'infante o di un bimbo in tenera eta'.