Pronuncia 64/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Balestri Rolando ed altri, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972; 2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Bargagna Alfredo ed altri, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973. Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli. In fatto e in diritto: 1. - I giudizi promossi dalle due ordinanze del pretore di Pisa vengono riuniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto la stessa questione, che concerne la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382. Stando all'interpretazione assunta nelle ordinanze, infatti, in forza dell'art. 663, così come modificato, la collocazione di iscrizioni in luoghi pubblici (comprensiva di quelle tracciate sul suolo stradale, come avvenuto nella specie) sarebbe punita più gravemente (e cioè, anche con l'arresto) rispetto alle affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati, essendo tale infrazione sanzionata con la sola ammenda, in forza del rinvio fisso al testo originario del detto art. 663 operato dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166. 2. - La questione, che muove da un'errata interpretazione delle sopra riferite disposizioni di legge, disattesa dalla costante giurisprudenza ordinaria, non è fondata. Ed invero, a seguito e per effetto della sentenza n. 1 del 1956, con cui questa Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 113 del t.u. della legge di p.s. (e con esso dell'art. 663 cod. pen., nella parte che vi corrisponde), ad eccezione soltanto del suo quinto comma, che vieta le affissioni fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente, la situazione di diritto in materia si presenta oggi nei termini che possono brevemente riassumersi come segue. Le trasgressioni al divieto di cui al ricordato quinto comma dell'art. 113 legge di p.s., ribadito e specificato nell'art. 2 della legge n. 166 del 1941, pure citato, trovano tuttora la loro sanzione nell'art. 663 cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 della legge del 1941; penalmente irrilevanti, invece, sono divenute ormai le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma della disposizione del codice (affissione senza licenza o senza osservarne le prescrizioni), alle quali si riferiva il successivo decreto legislativo del 1947, nell'inasprire le pene. Sicché, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi, poste tra loro a raffronto dalle ordinanze, di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisa con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Wed Mar 13 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 64/74. PUBBLICITA' - MEZZI DI PUBBLICITA' - VIGILANZA - CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 663, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382) - ISCRIZIONI IN LUOGHI PUBBLICI - ASSUNTA SANZIONE PIU' GRAVE RISPETTO ALLE AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - NON SUSSISTE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO PER LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.

Norme citate