Pronuncia 11/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale; dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663, capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giuseppe Verzì
Data deposito: Wed Jan 23 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 11/74 A. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
SENT. 11/74 B. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - SANZIONE COMMINATA DALL'ART. 663 CPV. COD. PEN. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONTENENTE IL PRECETTO - DISPOSIZIONE RECANTE SANZIONE PENALE PER LA SUA INOSSERVANZA - INOPERATIVITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 11/74 C. STAMPA (LIBERTA' DI) - GIORNALI MURALI - PREVENTIVA CONSEGNA DELLA COPIE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - GIORNALE MURALE A COPIA UNICA - AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'AUTORITA' DI P.S. - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 10 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, COMMA SECONDO, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 10