Pronuncia 11/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale; dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663, capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Wed Jan 23 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 11/74 A. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del prefetto, implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorita' sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero. Pertanto detta disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 3

Parametri costituzionali

SENT. 11/74 B. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - SANZIONE COMMINATA DALL'ART. 663 CPV. COD. PEN. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONTENENTE IL PRECETTO - DISPOSIZIONE RECANTE SANZIONE PENALE PER LA SUA INOSSERVANZA - INOPERATIVITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Per quelle norme che cessano di avere efficacia perche' dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per se' alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.

Parametri costituzionali

SENT. 11/74 C. STAMPA (LIBERTA' DI) - GIORNALI MURALI - PREVENTIVA CONSEGNA DELLA COPIE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - GIORNALE MURALE A COPIA UNICA - AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'AUTORITA' DI P.S. - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 10 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, COMMA SECONDO, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a sottoporre a critica la precedente decisione di rigetto con argomentazioni prive di qualsiasi fondamento (manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - dell'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per l'affissione del giornale murale a copia unica, prescrive l'avviso all'Autorita' di P.S.). V. sent. n. 115 del 1957.

Norme citate

  • legge-Art. 10

Parametri costituzionali