About

Pronuncia 140/1982

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, negli atti relativi ad applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza a carico di Celeghini Franco, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 5 luglio 1978. Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 140/82 - MISURE DI SICUREZZA - DELINQUENTE ABITUALE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.

La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Parametri costituzionali