Pronuncia 164/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 gennaio 1996 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di Palermo nei procedimenti penali a carico di Baglio Basilio e di Genco Assunta Maria, iscritte ai nn. 387 e 442 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Palermo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giungo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Wed Jun 04 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 164/97. REATO IN GENERE - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (NELLA SPECIE, APPOSIZIONE DI MARCA CONTRAFFATTA SULLA PATENTE DI GUIDA) - IPOTESI IN CUI SUSSISTA LA BUONA FEDE DI COLUI CHE HA RICEVUTO I VALORI - PUNIBILITA' - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI PROVARE LA SOPRAVVENUTA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITA' DEL VALORE UTILIZZATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 27, PRIMO COMMA, COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsa'>>, perche' la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsita' del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolica' - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo