Pronuncia 15/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970; 2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25, comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Recanati e del tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Tue Feb 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 15/73 A. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E RADUNATE SEDIZIOSE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - REQUISITI DI APPLICABILITA': CONDOTTA OBIETTIVAMENTE SEDIZIOSA E SUA PERICOLOSITA' PER L'ORDINE PUBBLICO.

Per l'applicabilita' degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", e' necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosita' va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosita' di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.

SENT. 15/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - SEDIZIONE - NOZIONE.

Il termine "sedizione", adoperato negli artt. 654 e 655 del codice penale e che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato giacche' atteggiamento sedizioso penalmente rilevante e' soltanto quello che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.

SENT. 15/73 C. LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - LIMITI E CONDIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dall'art. 17 della Costituzione, ha portata ed efficacia fondamentali: esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di liberta', implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.

Parametri costituzionali

SENT. 15/73 D. LIBERTA' DI RIUNIONE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 (GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE) E LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 (MANIFESTAZIONI FASCISTE) - OGGETTO DELLA LORO TUTELA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 654 e 655 del codice penale, che puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" e l'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", in quanto dirette ad assicurare e garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettivita' quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non sono in contrasto ma, anzi, si armonizzano perfettamente col diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi proclamato dall'art. 17 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 15/73 E. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiche' l'ordine pubblico e' bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiche' il suo mantenimento rappresenta una finalita' immanente dello stesso sistema e' da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.

Parametri costituzionali

SENT. 15/73 F. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - CARATTERE GENERICO E IMPRECISO DELLE FATTISPECIE PENALI - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale, che reprimono grida e le manifestazioni sediziose e le radunate sediziose, in riferimento all'art. 25 della Costituzione poiche' la notizia di sedizione penalmente rilevante consente di escludere che le norme indicate prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista pertanto violazione del principio costituzionale di legalita'.

Parametri costituzionali

SENT. 15/73 G. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - INTERPRETAZIONE IN RELAZIONE ALLA NOZIONE DI MANIFESTAZIONI FASCISTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII E DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", e' contenuto in una legge che reca il titolo "norme di attuazione della XII disp. trans. e finale (comma primo) della Costituzione" disposizione con la quale il Costituente enuncio' il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora poiche' nell'esame del testo di una norma non ci si deve limitare a coglierne un significato puramente letterale, ma occorre risalire alla ratio che l'ha ispirata, e' evidente che le manifestazioni fasciste che l'art. 5 della legge n. 645 del 1952 intende vietare e punire sono unicamente quelle che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Cosi' coerentemente interpretato il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non e' in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - v. S. n. 74/1958.

Norme citate

  • legge-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 15/73 H. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI RIUNIONE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUISCE ATTUAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' dato istituire alcun raffronto tra l'art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645 che punisce le "manifestazioni fasciste" e gli artt. 17 e 21 della Costituzione, che enunciano i diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e di esprimere liberamente il proprio pensiero, giacche' non puo' sostenersi l'illegittimita' costituzionale di una norma che - in attuazione del disposto della XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista ed in vista della realizzazione di siffatto determinato scopo - pone dei limiti all'esercizio dei diritti di liberta' enunciati dai suddetti precetti costituzionali.

Norme citate

  • legge-Art. 5

Parametri costituzionali