Pronuncia 15/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970; 2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25, comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Recanati e del tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giovanni Battista Benedetti
Data deposito: Tue Feb 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 15/73 A. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E RADUNATE SEDIZIOSE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - REQUISITI DI APPLICABILITA': CONDOTTA OBIETTIVAMENTE SEDIZIOSA E SUA PERICOLOSITA' PER L'ORDINE PUBBLICO.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - SEDIZIONE - NOZIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 C. LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - LIMITI E CONDIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 D. LIBERTA' DI RIUNIONE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 (GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE) E LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 (MANIFESTAZIONI FASCISTE) - OGGETTO DELLA LORO TUTELA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 E. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 F. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - CARATTERE GENERICO E IMPRECISO DELLE FATTISPECIE PENALI - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 15/73 G. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - INTERPRETAZIONE IN RELAZIONE ALLA NOZIONE DI MANIFESTAZIONI FASCISTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII E DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art.
SENT. 15/73 H. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI RIUNIONE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUISCE ATTUAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art.