Pronuncia 151/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno e il 27 novembre 1973 dal pretore di Bologna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Santerini Gino e di Moro Silvano, iscritte al n. 439 del registro ordinanze 1973 e al n. 66 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974 e n. 75 del 20 marzo 1974. Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Thu Jun 19 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 151/75. REATI - ESTINZIONE - COD. PEN., ART. 156 - MORTE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - ESTINGUE IL DIRITTO DI REMISSIONE - NON ATTRIBUISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AGLI EREDI DELLA PERSONA OFFESA, ALLORCHE' TUTTI VI CONSENTANO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa, allorche' tutti vi consentano, si pone, per la sua irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma censurata, infatti, comporta, da un lato, l'obbligo per gli eredi di sottostare al pagamento delle spese processuali e dell'eventuale risarcimento del danno; e, dall'altro, l'impossibilita' di impedire la prosecuzione della azione penale pur nelle ipotesi in cui la stessa persona offesa, a seguito di una diversa valutazione delle circostanze e delle prove, sarebbe stata indotta a rimettere la querela.

Parametri costituzionali