Pronuncia 260/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M.G. E.A., con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Tue Dec 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

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Massime

Reati e pene - In genere - Configurazione delle fattispecie criminose e determinazione del trattamento sanzionatorio - Discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. (Classif. 210001)

La definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; mass. 44716; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 136/2020 - mass. 43506; O. 207/2019 - mass. 41550; mass. 41551; O. 247/2013 - mass. 37396; S. 68/2012 - mass. 36174 ).

Reati e pene - Rapina - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione, nella rapina impropria, tra l'ipotesi di chi adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso, e quella di chi tenga la medesima condotta allo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità o, in via subordinata, al solo scopo di fuggire - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. ( Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265 ).

Parametri costituzionali