Pronuncia 190/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale promossi dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanze del 9 maggio, del 27 maggio e dell'8 ottobre 2019, iscritte rispettivamente ai numeri 130, 156 e 241 del registro ordinanze 2019 e pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon; visto l'atto di costituzione di R. T., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; uditi gli avvocati Sonia Maria Cocca e Anna Scifoni per R. T., e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale ordinario di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza r.o. n. 241 del 2019. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

Caricamento annuncio...

Massime

Giudizio incidentale - Asserita irragionevolezza e mancanza di proporzionalità della disposizione censurata - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. La richiesta è motivata esclusivamente con argomenti di merito, volti a negare l'irragionevolezza della disposizione censurata o il difetto di proporzionalità della relativa sanzione edittale.

Reati e pene - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione a quello della rapina propria - Denunciata violazione di parametro sovranazionale (nella specie: CDFUE) - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 CDFUE, dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., il quale, per il reato di rapina c.d. impropria, commina le stesse pene previste, al primo comma, per la rapina c.d. propria. Le norme sovranazionali, tra cui quella indicata, come da tempo chiarito anche da un costante orientamento della Corte GUE, possono essere evocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Al contrario, l'ordinanza di rimessione non contiene i riferimenti appena indicati. ( Precedente citato: sentenza n. 80 del 2011 ). Il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017 e n. 63 del 2016 ).

Parametri costituzionali

Reati e pene - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione a quello della rapina propria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di offensività e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a considerare la pressione punitiva relativa ai delitti contro il patrimonio.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. Le due condotte non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 155 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 40 del 2019; ordinanza n. 66 del 2020 ).