Pronuncia 315/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa nel procedimento penale a carico di Shrane Mustapha, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale nella parte in cui non prevede fra le cause interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile; Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione; che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n. 114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni (v. ordinanze nn. 188, 193, 391 e 489 del 1993 e n. 144 del 1994) - palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Jul 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: FERRI

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Massime

ORD. 315/96. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - MANCATA INCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA PRONUNCIA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede fra le cause interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto penale formulata dal pubblico ministero, in quanto volta ad ottenere una pronuncia additiva in materia penale che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, in contrasto con il principio di legalita' stabilito dall'art. 25 della Costituzione. - V. O. nn. 188/1993, 193/1993, 391/1993, 489/1993 e 144/1994. red.: F. Mangano