Pronuncia 67/1961

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1960 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Penso Mario e Baracchini Walter, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del Giudice Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, in riferimento all'art. 10 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Fri Dec 22 1961 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 67/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - SUFFICIENTE INDICAZIONE DEL PRINCIPIO PRESUPPOSTO DAL GIUDICE A QUO NEL SOLLEVARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' necessario che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute siano espressamente indicate nella ordinanza di rinvio, in relazione ad una asserita violazione dell'art. 10 della Costituzione, quando dal suo contesto si desuma implicitamente la esistenza delle norme stesse. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato rilevava che la ordinanza del giudice a quo non aveva indicato esplicitamente quali fossero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409. Osserva in merito la Corte che si desume, per implicito, dal contesto dell'ordinanza, che il giudice a quo ha presupposto esistente una regola la cui applicazione escluderebbe la competenza legislativa dello Stato in materia di polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) o in materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto mare).

Norme citate

  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 67/61 B. PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA' DELLA POTESTA' STATALE E DELLA LEGGE PENALE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - NAVE IN MARE LIBERO - ASSIMILAZIONE AL TERRITORIO DELLO STATO - SOTTOPOSIZIONE ALLA POTESTA' DELLO STATO DI IMMATRICOLAZIONE ED ALLA SUA LEGGE PENALE.

Lo Stato della immatricolazione irradia la propria potesta' sulla nave anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, in particolare, anche quando la nave si trovi in alto mare, il quale, secondo una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, e' aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunita' internazionale. Non contrastano, pertanto, con questo principio, e quindi con l'art. 10 della Costituzione, gli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che impongono l'obbligo del manifesto di carico per le navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, che trasportano tabacchi fuori zona di vigilanza doganale e comminano sanzioni penali per le infrazioni a tale dovere.

Norme citate

Parametri costituzionali