Pronuncia 138/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1971 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Tolmezzo ha proposto, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, secondo capoverso, n. 2, del codice penale "nella parte in cui considera reato la falsa dichiarazione sui propri precedenti penali di chi sia imputato in un procedimento penale". Considerato che la disposizione impugnata considera reato, per la parte che qui viene in esame, la falsa dichiarazione dell'imputato "sul proprio stato e sulle proprie qualità personali"; che l'invito rivolto dal giudice all'imputato su se egli sia stato "sottoposto ad altri procedimenti penali" e se abbia "riportato condanne nello Stato o all'estero" è previsto nell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del codice di procedura penale"; che si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché questi riesamini sotto il profilo della rilevanza e della puntuale determinazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale se nella fattispecie sottoposta al suo esame debba trovare applicazione il disposto dell'art. 495 del codice penale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al tribunale di Tolmezzo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giuseppe Verzì
Data deposito: Mon Jul 16 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: BONIFACIO
Massime
ORD. 138/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNATIVA DI DISPOSIZIONE DI LEGGE, CHE SI DUBITA CONTENGA LA NORMA SU CUI VERTE LA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE: FALSA DICHIARAZIONE DELL'IMPUTATO SUI PROPRI PRECEDENTI PENALI (CODICE PENALE, ART. 495, SECONDO CAPOVERSO, N. 2; R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25).
Norme citate
- codice penale-Art. 495, comma 3
- regio decreto-Art. 25