Pronuncia 108/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1973 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974; 2) ordinanze emesse il 17 dicembre 1973 dal tribunale di Perugia nei procedimenti penali a carico di Marcomigni Pietro e di Agnesini Luigi, iscritte ai nn. 172 e 173 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione al codice di procedura penale), questioni proposte, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. LUIGI BROSIO - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Thu May 06 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 108/76. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI (OBBLIGATORIE) DELL'IMPUTATO SULLA PROPRIA IDENTITA', STATO E QUALITA' PERSONALI - R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25, IN RELAZIONE ALL'ART. 495, TERZO COMMA, N. 2, COD. PEN. - DOMANDA SUI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - NON SUSSISTE OBBLIGO DI RISPONDERE, BENSI' SANZIONE PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Dal combinato disposto degli artt. 78, ultimo comma, e 366, primo comma, cod. proc. pen., si evince che alla domanda rivoltagli (dall'autorita' giudiziaria o dall'ufficiale di polizia giudiziaria) sui suoi precedenti penali, l'imputato - anche se incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 cod. pen. qualora risponda in modo contrario al vero - non e' tenuto a rispondere, essendogli consentito di non fornire le notizie che in proposito gli vengano richieste senza incorrere in alcuna responsabilita' penale, fermo restando il solo obbligo di declinare le proprie generalita' (vale a dire nome, cognome e dati di nascita). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495, comma terzo, n. 2, cod. pen. e 25 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, il primo dei quali punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identita', sul proprio stato e sulle proprie qualita' personali, mentre l'altro dispone che fra le domande da rivolgersi all'imputato, allorche' si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli sia stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se abbia riportato condanne nello Stato o all'estero; questione sollevata assumendosi che l'imputato, per evitare la condanna qualora dichiari il falso rispetto ai suoi precedenti penali, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni a se' sfavorevoli.

Norme citate

Parametri costituzionali