Pronuncia 108/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1973 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974; 2) ordinanze emesse il 17 dicembre 1973 dal tribunale di Perugia nei procedimenti penali a carico di Marcomigni Pietro e di Agnesini Luigi, iscritte ai nn. 172 e 173 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione al codice di procedura penale), questioni proposte, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. LUIGI BROSIO - Cancelliere
Relatore: Ercole Rocchetti
Data deposito: Thu May 06 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 108/76. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI (OBBLIGATORIE) DELL'IMPUTATO SULLA PROPRIA IDENTITA', STATO E QUALITA' PERSONALI - R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25, IN RELAZIONE ALL'ART. 495, TERZO COMMA, N. 2, COD. PEN. - DOMANDA SUI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - NON SUSSISTE OBBLIGO DI RISPONDERE, BENSI' SANZIONE PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 25
- codice penale-Art. 495, comma 3