Pronuncia 226/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, comma terzo, 2 parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1978 dal Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che, con ord. 9 febbraio 1978, il Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, imputato del reato di cui all'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, seconda parte, cod. pen. in rapporto all'art. 3 Cost.; che, ad avviso del Pretore, l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e perciò rispondendo soltanto - secondo il primo giudice - dell'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen.: che comporta pena più mite e procedibilità a querela anziché d'ufficio; che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, che all'art. 96 ha appunto sancito la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen.; che conseguentemente il giudice a quo dovrà procedere a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Anagni. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Dec 16 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 226/82. REATO IN GENERE - PENA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO ALLA FATTISPECIE DEL DANNEGGIAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, comma terzo, secondo parte, cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparita' di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volonta' dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e percio' rispondendo soltanto dell'ipotesi di cui al citato art. 635, che comporta pena piu' mite e procedibilita' a querela anziche' d'ufficio. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ha appunto sancito all'art. 96 la perseguibilita' a querela della persona offesa anche per il delitto di cui al denunciato art. 636, per la qual ragione e' necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopraggiunta.

Parametri costituzionali