Pronuncia 116/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, prima edultima parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1979 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di Gaballo Antonio, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980; udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia; Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, prima ed ultima parte, cod. pen. in quanto non prevede la perseguibilità a querela del reato di pascolo abusivo, con danno di lieve entità; Considerato che nelle more del giudizio l'art. 96 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha sancito la perseguibilità a querela della persona offesa dal delitto di cui all'art. 636 cod. pen., sicché è necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nardò. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIOPALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Fri Jun 18 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 116/82. REATO IN GENERE - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA DI DETTO REATO ANCHE SE IL DANNO CAUSATO E' DI LIEVE ENTITA' - PRETESA IRRAZIONALITA' DI TALE NORMATIVA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 636, prima ed ultima parte, cod. pen., in quanto non prevede la perseguibilita' a querela del reato di pascolo abusivo ove il danno prodotto sia di lieve entita', con conseguente ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 stesso codice. Nelle more del giudizio e' infatti sopraggiunta la legge 24 novembre 1981, n. 689, che nell'art. 96 ha sancito la perseguibilita' a querela della persona offesa del delitto di cui al citato art. 636, sicche' e' necessario che si proceda a nuovo esame della rilevanza della prospettata questione.

Parametri costituzionali