Pronuncia 271/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1972 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Maiorano Saverio, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede delia Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Wed Dec 11 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 271/74 A. REATI E PENE - CONGRUENZA DELLA PENA RISPETTO AL REATO - VALUTAZIONE SPETTANTE AL LEGISLATORE - INSIDACABILITA' - LIMITI.

La valutazione della congruenza tra reato e pena appartiene alla politica legislativa; pertanto nessun sindacato di legittimita' costituzionale puo' essere su di essa esercitato, a meno che non comporti disparita' talmente rilevanti da apparire non suscettibili di una qualsiasi giustificazione. Cfr.: sent. n. 208/73; 18/73; 157/72; 109/68.

Parametri costituzionali

SENT. 271/74 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 636, TERZO COMMA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER FATTISPECIE DIVERSE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.

Parametri costituzionali

SENT. 271/74 C. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 636, TERZO COMMA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - PREVISIONE DI UN'AGGRAVANTE INVECE CHE DI UN'AUTONOMA FIGURA DI REATO - NON HA RILIEVO AI FINI DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il fatto che il legislatore abbia previsto, nel terzo comma dell'art. 636 del codice penale, una aggravante e non una figura autonoma di reato non ha alcuna influenza nel giudizio di legittimita' costituzionale perche' in questa sede rileva la concretezza della sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore ha ritenuto di potervi pervenire.