Pronuncia 165/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1969 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Laganà Placido, iscritta al n. 235 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Luigi Oggioni. Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 24 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del Codice penale nella parte in cui limita la responsabilità penale per il reato di sottrazione di minorenni alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 316 del Codice civile, cioè di regola del padre, per assunto contrasto con il principio di parità dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, ritenendo operante la lamentata limitazione anche nel caso in cui il padre sottragga il minore affidato temporaneamente alla madre a norma dell'art. 708 del Codice di procedura civile, in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi; Considerato che il prospettato contrasto della norma denunciata con l'invocato principio costituzionale è già stato escluso con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 di questa Corte, e che tale decisione è stata confermata con l'ordinanza n. 130 del 1 luglio 1969, che ha dichiarato la questione manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Mon Dec 22 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BRANCA

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Massime

ORD. 165/69. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - COD. PEN., ART. 574, PRIMO COMMA - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA I CONIUGI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.

Parametri costituzionali