Pronuncia 54/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 maggio 1967 dal pretore di Gavirate nel procedimento penale a carico di Vermiglio Rosa, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967; 2) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bacchini Elia, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968; 3) ordinanza emessa il 15 maggio 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Cicala Liliana, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 28 settembre 1968. Visto l'atto di costituzione di Cicala Liliana; udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni; udito l'avv. Nicola Catalano per Cicala Liliana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, prima parte, del Codice penale proposta in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Fri Mar 28 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 54/69 A. PATRIA POTESTA' - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA', PREVISTA E PUNITA DALL'ART. 574 C.P. - STRUTTURA DEL REATO - COINCIDENZA NELLA STESSA PERSONA DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' DELLA QUALITA' DI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL REATO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 574 SOLLEVATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI - INFONDATEZZA.

L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.

Parametri costituzionali

SENT. 54/69 B. PATRIA POTESTA' - TUTELA APPRESTATA DALL'ART. 574 PRIMO COMMA C.P. ALL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - DISTINZIONE SPEREQUATIVA FRA CONIUGE E CONIUGE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RELAZIONE ALL'ART. 29 COST. - INFONDATEZZA.

La tutela dell'esercizio della patria potesta' quale e' garantita dall'art. 574 C.P. non concreta una distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge nel senso di una immunita' accordata irrazionalmente ad uno di essi, perche' l'esercizio della patria potesta' impone anche doveri la cui inosservanza potra' sempre dar luogo ai provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 C.C., come pure, in caso di separazione legale, l'inosservanza delle statuizioni del giudice circa l'affidamento dei figli minori potra' essere sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria potesta'.

Parametri costituzionali

SENT. 54/69 C. PATRIA POTESTA' - ESERCIZIO ATTRIBUITO IN VIA PRIMARIA AL PADRE DALL'ART. 316 C.C. - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI SANCITO DALL'ART. 29 COST. - ESCLUSIONE.

Come gia' ritenuto con la sentenza n. 102/67, e' da escludere qualsiasi contraddizione fra l'art. 316 C.C. che attribuisce al padre in via primaria l'esercizio della patria potesta', e l'articolo 29 Cost., dovendosi ravvisare nel capo famiglia il punto di convergenza dell'unita' familiare, mediante l'organizzazione dei mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali del matrimonio, tra cui l'allevamento e l'educazione dei figli.

Parametri costituzionali