Pronuncia 16/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 aprile 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marasso Giuseppe, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970; 2) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dalla Corte di assise di Imperia nel procedimento penale a carico di Quaranta Giovanni, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971; 3) ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dalla Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Panza Leonardo ed altro, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Tue Feb 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 16/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - COD. PEN., ART. 266 - NON VIOLA L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTAZIONE CONSENTITA DA TALE PRECETTO RISPETTO ALLA NORMA INCRIMINATRICE EX ART. 266 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 266 cod. pen., che punisce chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la liberta' di pensiero non puo' essere invocata quando l'espressione del pensiero offende o minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore, come, nella specie, il sacro dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), specificazione del piu' generico dovere di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.). D'altro canto, l'istigazione non e' pura manifestazione del pensiero, ma e' azione e diretto istigamento all'azione, sicche' essa non risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione.