Pronuncia 71/1978

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEEANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGIGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dalla Corte di assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 21, prima parte e 25, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978. F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Mon Jun 05 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: OGGIONI

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Massime

SENT. 71/78 A. PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - PERSEGUIMENTO DI SPECIFICI INTERESSI - VINCOLO AL LEGISLATORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il legislatore non e' vincolato in alcun modo al perseguimento di specifici interessi dall'art. 25, comma secondo, Cost., che si limita a stabilire il principio della piu' stretta riserva di legge in materia penale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma secondo - dell'art. 266 cod. pen.

Parametri costituzionali

SENT. 71/78 B. PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' da considerarsi esclusa ogni indeterminatezza dell'art. 266 cod. pen., che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano, invece, critica per fatti specifici in relazione ai quali puo' esercitarsi democraticamente il controllo dell'opinione pubblica. Di conseguenza, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, prima parte, Cost. - dell'art. 266 cod. pen. - cfr. S. nn. 87/1966, 65/1970, 16/1973, 108/1974.

Parametri costituzionali