Pronuncia 29/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 del codice penale militare di pace (estranei alle forze armate dello Stato. Attività sediziosa) e dell'art. 266, n. 1, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal tribunale di Ascoli Piceno nei due procedimenti penali riuniti a carico di Zazzetta Giustino ed altri e di Abbate Francesco ed altri, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Thu Feb 11 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 29/82. REATI MILITARI, RIVOLTA, AMMUTINAMENTO, SEDIZIONE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO, ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER DIFETTO DI RILEVANZA.

La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81

Norme citate