Pronuncia 163/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 del codice penale in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal G.I. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Musso Pier Carlo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen. Rilevato che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 15 aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen. in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione; considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito; ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984, n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen., sollevata, in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia") e in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con ordinanza 15 aprile 1983 del Tribunale di Torino. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Guglielmo Roehrssen

Data deposito: Thu Jun 07 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 163/84. REATO IN GENERE - PECULATO E FALSO MATERIALE COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFESA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.

Norme citate