Pronuncia 438/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici : avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo sulle istanze proposte da Corrao Antonino, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Wed Oct 18 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 438/95. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 32 COST. - POSSIBILITA' DI VERIFICARE IN CONCRETO, IN SEDE GIUDIZIALE, LA COMPATIBILITA' DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO CON LA ESECUZIONE DELLA PENA - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - ove e' stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione, ai sensi dell'art. 286 bis, primo comma, cod. proc. pen. -, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Dinanzi ad un fenomeno di carattere eccezionale quale l'affezione da AIDS ed alla sua incidenza sulla espiazione della pena, la risposta del legislatore, implicante una complessa ponderazione dei valori coinvolti - la tutela della salute del singolo condannato, quella collettiva nel contesto carcerario e quella dell'intera collettivita'; la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena; la tutela dei beni fondamentali della collettivita' e dei singoli -, benche' piu' volte sollecitata dalla Corte (sentt. nn. 70 e 308 del 1994), specie nel senso di una piu' appagante salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, e' rimasta attestata sul rigido automatismo giudiziale che connota l'operativita' della disposizione denunciata. Se il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva in generale si e' sempre saldamente collegato al presupposto delle particolari condizioni di salute del condannato e della loro ritenuta inconciliabilita' con l'altrettanto peculiare regime carcerario, a fronte della estrema variabilita' della casistica dell'affezione da AIDS, e' irragionevole non aver lasciato alcuno spazio alla possibilita' di verificare in concreto la compatibilita' delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena. - Sulla esecuzione, rispettivamente, di pena detentiva e di misura di sicurezza detentiva da parte di condannati affetti da AIDS conclamato, S. nn. 70/1994 e 308/1994. In tema di accertamenti sanitari nei confronti di coloro che svolgono attivita' comportanti per i terzi il rischio di contagio dell'infezione da HIV, S. n. 218/1994. red.: A. Greco

Norme citate