Pronuncia 438/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici : avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo sulle istanze proposte da Corrao Antonino, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Wed Oct 18 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CAIANIELLO
Massime
SENT. 438/95. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 32 COST. - POSSIBILITA' DI VERIFICARE IN CONCRETO, IN SEDE GIUDIZIALE, LA COMPATIBILITA' DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO CON LA ESECUZIONE DELLA PENA - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 146, comma 1
- decreto-legge-Art. 3