Pronuncia 70/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo Spagnoli, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre (n. 3 ordinanze) e 15 dicembre 1992 (n. 4 ordinanze) ed il 24 agosto 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di sorveglianza di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 47 dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri da 633 a 639 del registro ordinanze 1993; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Mar 03 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 70/94 A. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA ANZICHE' FACOLTATIVO COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI MALATI GRAVI - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO NEI TERMINI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

La mancata conversione in legge del d.l. 12 novembre 1992, n. 431, il cui art. 4 aveva aggiunto l'impugnato art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. - prevedente l'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena nei riguardi dei condannati affetti da AIDS - non consente alla Corte di pronunciarsi sulla relativa questione di costituzionalita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 4 d.l. 12 novembre 1992 n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.). - In senso conforme v. 'ex plurimis' ord. n. 292/1993. red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate

SENT. 70/94 B. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA RICONOSCERSI ALLE VITTIME DEI REATI ALLA EFFETTIVA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI - ESCLUSIONE - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE NEL CONSORZIO CARCERARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222) per i condannati affetti da AIDS, non puo' dirsi frutto di una scelta arbitraria del legislatore, poiche' trova giustificazione nella esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario; ne' puo', d'altro lato, ritenersi che la liberazione di tale categoria di condannati integri sempre e comunque un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela della collettivita' dal momento che non e' la pena differita in quanto tale a creare una situazione di pericolo - perche' diversamente opinando verrebbe ad assegnarsi alla pena una funzione di prevenzione generale, obliterandosi quella eminente finalita' rieducativa piu' volte riaffermata dalla Corte costituzionale - ma semmai la carenza di adeguati strumenti di prevenzione la cui lacunosita' - che puo' e deve essere colmata mediante auspicabili interventi del legislatore - non puo' costituire, in se' e per se', ragione sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori che la norma ha inteso salvaguardare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). - Sulla finalita' rieducativa della pena v. S. n. 313/1990. red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 70/94 C. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI GRAVI MALATI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, SUL DIRITTO ALLA SALUTE E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'obbligatorio differimento della pena previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222), esclusivamente per i condannati affetti da AIDS, non determina alcuna discriminazione rispetto ai malati "comuni", in quanto le caratteristiche peculiari che contraddistinguono la sindrome dell'AIDS giustificano un trattamento particolare incentrato sulla necessita' di salvaguardare la salute nel consorzio carcerario; ne' puo' dirsi violato il principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, perche' la verifica che nella specie la magistratura e' tenuta ad effettuare, risponde alla tipologia del provvedimento da adottare - caratterizzato dalla rigorosa predeterminazione dei presupposti (come per tutte le ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione) - con la conseguenza che ogni apprezzamento discrezionale resta assorbito nella valutazione legale tipica, la quale restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale ed il dovere di motivare sul punto. Ne', infine, sussiste contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. in quanto la piu' volte indicata finalita' che la norma e' chiamata a svolgere nel sistema, non e' tanto il bene della salute del singolo condannato, ma la salvaguardia della sanita' pubblica in sede carceraria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate