Pronuncia 143/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. B., S. B e S. S., con ordinanza dell'8 settembre 2020, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Jul 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018 ).

Norme citate

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Concorso di circostanze nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La necessaria funzione di riequilibrio del regime sanzionatorio di particolare rigore del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una "forbice" ridotta a soli cinque anni e che trova, altresì, giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice, ricomprendente anche fatti di minore gravità rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore "emergenziale" degli anni '70 - conferisce all'attenuante in parola una connotazione del tutto peculiare. Pertanto, la disposizione censurata impedendo in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente tale diminuente, in presenza della recidiva reiterata, vanifica la finalità ad essa riconosciuta, anche sul versante della funzione rieducativa della pena, in quanto non consente di assicurare una pena adeguata e proporzionata alla gravità del fatto-reato e di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta, con conseguente violazione del principio di necessaria proporzionalità della pena e del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 68 del 2012, n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 ) . Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. Il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto risulterebbe [infatti] vanificato da una "abnorme enfatizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017 e n. 251 del 2012 ). Il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 2015 ).

Norme citate

Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di questione riferita ad altro parametro.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.

Norme citate

Parametri costituzionali