Pronuncia 143/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. B., S. B e S. S., con ordinanza dell'8 settembre 2020, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Thu Jul 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- legge-Art. 3
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Concorso di circostanze nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di questione riferita ad altro parametro.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- legge-Art. 3