Pronuncia 55/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di A. E. e altro, con ordinanza del 9 dicembre 2019, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Plausibile motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, secondo comma, cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- legge-Art. 3